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Sez. L, Sentenza n. 6379 del 01/12/1981 (Rv. 417179 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - QUESTIONE DI ASSEGNAZIONE DI UNA CONTROVERSIA AL GIUDICE DEL LAVORO O AD ALTRO MAGISTRATO DELLO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417179-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - QUESTIONE DI ASSEGNAZIONE DI UNA CONTROVERSIA AL GIUDICE DEL LAVORO O AD ALTRO MAGISTRATO DELLO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

Sono estranee al concetto di Competenza, inteso nel senso di cui agli artt. 42 e 43 cod. proc. civ., tutte le questioni che attengono alla sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra le Sezioni o fra i magistrati di un medesimo ufficio giudiziario, giacché i provvedimenti emessi a soluzione di siffatte questioni hanno carattere esclusivamente ordinatorio. Pertanto, non costituendo la Sezione lavoro, nell'ambito della pretura, un diverso organo di giustizia, la questione se una controversia spetti al giudice del lavoro, ovvero ad altro magistrato della stessa pretura, non pone un problema di Competenza in senso proprio, bensì di assegnazione della causa all'ufficio precostituito, nell'ambito della stessa pretura, per la decisione della particolare controversia, con la conseguenza dell'inammissibilità del regolamento di Competenza, anche d'ufficio, che in ordine alla sua soluzione sia proposto. (Conf 1084/79, mass n 397282).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)