diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 24328 del 18/05/2005 Ud. (dep. 28/06/2005) Rv. 232210 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI | Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., dell'art. 216 L. fall. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232210-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI

È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 27 Cost, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 L. fall., nella parte in cui non prevede, in armonia con il novellato art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall., che le condotte ivi contemplate abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, in quanto il sistema delineato dall'art. 223, comma secondo, n. 1 concerne condotte integrative di reati societari, pur se seguiti dalla dichiarazione di fallimento e, pertanto, eterogenee e non sovrapponibili a quelle concernenti la distrazione, dissipazione, distruzione patrimoniale o volontaria tenuta della contabilità previste dall'art. 216, con la conseguenza che rientra nella discrezionalità legislativa la scelta di modificare esclusivamente la configurazione della bancarotta fraudolenta "da reato societario", introducendo la previsione dell' evento del dissesto della società.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)