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Sez. 5, Sentenza n. 16259 del 04/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010) Rv. 247255 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Bancarotta fraudolenta documentale societaria - Segnale contenuto in nota integrativa - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247255-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di bancarotta fraudolenta societaria, in presenza di diffusa alterazione del dato non percepita dal sistema bancario e dal ceto creditorio, ai fini della esclusione della falsa comunicazione sociale non è sufficiente un limitato segnale contenuto nella nota integrativa per redimere da mendacio il prospetto contabile, infatti la nota integrativa, per sua natura, non può svolgere compiti sostitutivi rispetto al veicolo principale della comunicazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)