Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8660 del 09/04/2013 (Rv. 625780 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Scioglimento di comunioni - Ordinanza di diniego di sospensione delle operazioni divisionali e di delega dell'estrazione dei lotti sulla base di sentenza non definitiva - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non è impugnabile con regolamento di competenza l'ordinanza con cui, nel corso di un procedimento di scioglimento di comunione, il giudice neghi la sospensione delle operazioni di divisione e dia mandato ad un notaio di procedere all'estrazione dei lotti sulla base del progetto predisposto da un c.t.u. e recepito in sentenza non definitiva, essendo l'esperibilità dell'impugnazione impedita dalla formulazione letterale dell'art. 42 cod. proc. civ., dal carattere eccezionale della norma e dalla "ratio" della stessa, in quanto volta ad assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo, ed essendo, peraltro, assente, nella specie, una pluralità di cause, tra le quali possa configurarsi la relazione di pregiudizialità-dipendenza di cui all'art. 295 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Proc. Civ. art. 790
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)