Sez. 3, Ordinanza n. 6465 del 23/03/2006 (Rv. 593242 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Querela di falso in via principale - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche e giuridiche - Applicabilità anche nel caso di proposizione incidentale nel giudizio d'appello avanti alla corte d'appello - Sussistenza.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
Al di fuori del caso di querela di falso proposta in via incidentale innanzi al tribunale, e, quindi, anche in caso di proposizione nel giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso dev'essere individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha accolto l'istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui una corte d'appello aveva rimesso le parti per il giudizio sulla querela avanti al tribunale del luogo sede della corte d'appello, anziché avanti al tribunale territorialmente competente secondo quei criteri).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)