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Sez. 3, Sentenza n. 4619 del 20/05/1987 (Rv. 453284 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - COMUNE DELLA SICILIA - APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA - SUFFICIENZA - SOPRAVVENUTA SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DI TALE DELIBERA - DECORRENZA EX NUNC.*
Stato
decisa il 1987-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453284-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - COMUNE DELLA SICILIA - APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA - SUFFICIENZA - SOPRAVVENUTA SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DI TALE DELIBERA - DECORRENZA EX NUNC.*

In tema di potere deliberativo dei comuni della Sicilia sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, nonché per appellare e ricorrere per Cassazione, è sufficiente la deliberazione della giunta comunale senza necessità della ratifica del consiglio comunale, in quanto, a norma dell'art. 81 bis della legge della regione Sicilia 15 marzo 1963 n. 16, detta deliberazione è dotata ab initio di efficacia giuridica immediata ed è suscettibile di sospensione e di successivo annullamento, in Sede di controllo, soltanto con decorrenza ex nunc. (Conf 1062/85, mass n 439198; (Conf 6565/83, mass n 431278; (Conf 5416/82, mass n 423184).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 art. 81 bis, Legge Reg. Sicilia 21/02/1976 num. 1 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)