Sez. 1, Sentenza n. 5416 del 18/10/1982 (Rv. 423184 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - COMUNE DELLA SICILIA - APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA - SUFFICIENZA - SOPRAVVENUTA SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DI TALE DELIBERA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - COMUNE DELLA SICILIA - APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA - SUFFICIENZA - SOPRAVVENUTA SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DI TALE DELIBERA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA.*
Per i comuni della Sicilia, in tema di potere deliberativo sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è sufficiente l'autorizzazione della giunta, sulle materie di sua Competenza, senza necessità di ratifica del consiglio (art. 10 della legge regionale 21 febbraio 1976 n. 1), poiché la relativa delibera, ai sensi dell'art. 81 bis introdotto nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia (approvato con il d.l. Pres. Reg. Sic. 29 ottobre 1955 n. 6 e recepito dalla legge regionale 13 marzo 1963 n. 16) dall'art. 13 della citata legge n. 1 del 1976, è dotata ab initio di immediata efficacia giuridica e suscettibile di sospensione e di successivo annullamento, in Sede di controllo, soltanto con decorrenza ex nunc, con salvezza così, degli effetti prodotti ed in primis del tempestivo Esercizio del potere di impugnazione, senza che la mera inosservanza del termine di quindici giorni, previsto dall'art. 79 del menzionato ordinamento per l'invio alla commissione provinciale di controllo, comporti di per sè la sopravvenuta inefficacia. Quindi tale delibera basta da sola a legittimare l'atto, introduttivo del gravame, mentre le vicende del controllo possono incidere sulla proseguibilità del processo, ove della sospensione di efficacia della delibera o della perdita definitiva della stessa (entrambe proiettate nel futuro e non riflettentisi nel passato) sia data dimostrazione in giudizio. Il relativo Onere probatorio, trattandosi di fatti impeditivi della produzione di ulteriori effetti da parte di atto ab origine esecutivo (su cui il comune appellante fonda la propria legitimatio ad processum), incombe sull'appellato. (V 5379/80, mass n 409258; (V 937/76, mass n 379588).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 79, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 81 n. 2, Legge Reg. Sicilia 13/03/1963 num. 16 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 21/02/1976 num. 1 art. 10, Legge Reg. Sicilia 21/02/1976 num. 1 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)