Sez. 2, Sentenza n. 9236 del 12/07/2000 (Rv. 538395 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Condanna alle spese - Natura di titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ. - Condizioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
La condanna alle spese di giudizio contenuta nella sentenza di primo grado può costituire titolo esecutivo, a norma dell'art. 474 cod. proc. civ., soltanto nel caso in cui essa risulti accessoria ad una sentenza di condanna dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 stesso codice (ovvero ad una sentenza esecutiva per espressa previsione di legge), ma non quando consegua alla decisione di rigetto della domanda oggetto del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)