Sez. 3, Sentenza n. 5837 del 24/05/1993 (Rv. 482485 - 01)
Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - In genere | Contenuta nella sentenza di primo grado - Titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ. - Condizioni.
Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - In genere
Con riguardo alla condanna alle spese del giudizio, contenuta nella sentenza di primo grado, tale statuizione può costituire titolo esecutivo a norma dell'art. 474 cod. proc. civ. soltanto nel caso in cui sia accessoria ad una pronuncia di condanna dichiarata provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 282 cod. proc. civ. oppure esecutiva per legge, ma non quando sia conseguente alla decisione di rigetto della domanda oggetto del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)