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Sez. 3, Sentenza n. 16262 del 03/08/2005 (Rv. 583802 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE | Disciplina dell'art. 282 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353 del 1990 - Applicabilità della predetta disciplina quanto alle statuizioni di condanna alle spese - Sussistenza - Condanna alle spese giudiziali in sentenza del giudice di pace - Inclusione - .
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583802-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE

A norma dell'art. 282 cpc, nella formulazione novellata dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990, che ha introdotto nell'ordinamento la regola dell'immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda. Questo principio si estende anche alle sentenze rese secondo equità dal giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Legge 24/11/1990 num. 353 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)