Sez. 1, Sentenza n. 4646 del 12/05/1994 (Rv. 486587 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Espropriazione disposta in forza del d.P.R. n. 218 del 1978 - Opposizione alla stima - Cognizione - Corte d'Appello - Spettanza - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dei criteri ex artt. 16 e 17 legge n. 865 del 1971 - Irrilevanza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la individuazione del giudice competente a conoscere della opposizione alla stima della indennità va effettuata con riferimento alla normativa in base alla quale l'Amministrazione ha disposto l'espropriazione e determinato la indennità stessa. Pertanto, ove questa sia stata fissata in base ai criteri di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 865 del 1971, con riguardo ad espropriazione disposta in forza del d.P.R. n. 218 del 1978, sugli interventi nel Mezzogiorno, ed in forza del rinvio alle predette norme, contenuto nell'art. 53 di tale decreto, l'opposizione spetta alla cognizione della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 19 della citata legge del 1971, restando irrilevante la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale dei menzionati criteri (sentenze nn. 5 del 1980 e 223 del 1983 della Corte Costituzionale), la quale non incide sulla disciplina della competenza in materia avendo avuto ad oggetto soltanto il criterio di valutazione della indennità relativamente alle aree fabbricabili e non le altre disposizioni procedimentali e processuali (tra cui appunto l'art. 19) della legge n. 865 del 1971.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)