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Sez. U, Sentenza n. 4344 del 26/07/1985 (Rv. 441810 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE NEL DOMICILIO ELETTO DAL PROCURATORE COSTITUITO O AL PROCURATORE COSTITUITO IN LUOGO DIVERSO - SANATORIA DELLA NULLITÀ PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO DELL'ATTO.*
Stato
decisa il 1985-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441810-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE NEL DOMICILIO ELETTO DAL PROCURATORE COSTITUITO O AL PROCURATORE COSTITUITO IN LUOGO DIVERSO - SANATORIA DELLA NULLITÀ PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO DELL'ATTO.*

L'inosservanza dell'art. 330 cod. proc. civ. sulla notificazione dell'impugnazione, derivante dal fatto che essa venga effettuata, anziché al procuratore costituito presso il domicilio all'uopo eletto nella circoscrizione del giudice "a quo", alla parte personalmente in detto domicilio eletto, ovvero al procuratore costituito in un domicilio diverso, integra una nullità della notificazione medesima sanabile per effetto della Costituzione del destinatario dell'atto. (V 3953/82, mass n 421901; (V 2056/81, mass n 412777).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)