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Sez. L, Sentenza n. 10767 del 12/08/2000 (Rv. 539550 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notificazione alla parte personalmente nel domicilio eletto dal procuratore costituito o al procuratore costituito in luogo diverso - Nullità della notificazione - Costituzione del destinatario dell'atto - Sanatoria.
Stato
decisa il 2000-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539550-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In materia di notificazione dell'atto di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 330 cod.proc.civ. derivante dal fatto che la notificazione venga effettuata, anziché al procuratore costituito presso il domicilio all'uopo eletto nella circoscrizione del giudice "a quo", alla parte personalmente in detto domicilio eletto, ovvero al procuratore costituito in un domicilio diverso, integra una nullità della notificazione medesima sanabile per effetto della costituzione del destinatario dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)