Sez. 6, Sentenza n. 6483 del 12/11/2003 Cc. (dep. 17/02/2004) Rv. 228264 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA | Sostituzione di pena detentiva in pecuniaria - Ragguaglio in euro - Principio dell'arrotondamento di cui all'art. 51, comma terzo, D.Lgs. n. 213 del 1998 - Applicazione sul calcolo finale - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA
In sede di patteggiamento, l'arrotondamento della misura della pena sostitutiva, per effetto della conversione della lira in euro, va effettuato sul calcolo finale e non già preventivamente sul criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva (nella specie, la pena concordata era stata determinata con il preventivo arrotondamento del parametro di ragguaglio in e. 38).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 51, Cod. Pen. art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)