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Sez. 1, Sentenza n. 4315 del 04/05/1994 (Rv. 486472 - 01)

Circolazione stradale - Veicoli - Pubblico registro automobilistico (P.R.A.). e statistica veicoli | Sanzione amministrativa per sosta vietata - Irrogazione - Titolarità della proprietà del veicolo - Accertamenti - Criteri - Risultanze del pubblico registro automobilistico - Valore probatorio.
Stato
decisa il 1994-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486472-01

Circolazione stradale - Veicoli - Pubblico registro automobilistico (P.R.A.). e statistica veicoli

Nel caso di autoveicolo trovato in sosta vietata (art. 115 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393) ed al fine della irrogazione della sanzione amministrativa, l'effettiva titolarità della proprietà va accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell'autoveicolo, l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti (art. 1376 cod. civ.), mentre la trascrizione del trasferimento nel pubblico registro automobilistico (art. del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928 n. 510) non incide sulla validità dell'atto traslativo o sull'efficacia dell'atto traslativo, essendo preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Pertanto, le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione, non rendono la vendita inopponibile al Prefetto, competente ad applicare la sanzione amministrativa, ma hanno un valore di presunzione semplice, che può esser vinta con ogni mezzo di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Strada art. 115, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 115, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Legge 19/02/1928 num. 510 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)