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Sez. 3, Ordinanza n. 3790 del 05/11/1965 Cc. (dep. 01/03/1966) Rv. 100685 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IMPUGNAZIONE PER GLI INTERESSI CIVILI NEL GIUDIZIO DI ESECUZIONE - OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1965-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100685-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IMPUGNAZIONE PER GLI INTERESSI CIVILI NEL GIUDIZIO DI ESECUZIONE - OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE.*

Il disposto dell'art 202, comma secondo, cod proc pen ha carattere generale e si applica anche nel processo di esecuzione, sicche la dichiarazione d'impugnazione avverso un provvedimento emesso in Sede incidentale e concernente gli interessi civili deve essere notificata, a pena di inammissibilita, alle altre parti interessate. Tale Obbligo incombe a tutti coloro che, a norma dell'art 631 cod proc pen, hanno il potere di impugnazione e quindi non soltanto alla parte civile, al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata, ma anche all'imputato ed al PM.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)