Sez. 4, Sentenza n. 7232 del 14/04/1981 Ud. (dep. 18/07/1981) Rv. 149864 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - SOGGETTO DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - P.M. - MANCATA NOTIFICAZIONE AL P.M. - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - SOGGETTO DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - P.M. - MANCATA NOTIFICAZIONE AL P.M. - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE.*
Nell'adottare il termine "parti" l'art. 202 secondo comma cod. proc. pen. comprende oltre all'imputato, alla persona civilmente responsabile, alla persona obbligata per l'ammenda ed alla parte civile, anche il pubblico ministero, salvo che questi non sia escluso esplicitamente o implicitamente da una particolare disposizione. (sul concetto di parte: V. Mass. N. 100685, anno 1966; mass. N. 105310 anno 1967; mass. N. 113136, anno 1969; mass. N. 126000, anno 1974; mass. N. 127503, anno 1974 (in materia di incidente di esecuzione); mass. N. 129237, anno 1975).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)