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Sez. 3, Sentenza n. 808 del 28/01/1987 (Rv. 450486 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENO CONFINANTE - LIMITI - INSEDIAMENTO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA DA MEZZADRI, COLONI, AFFITTUARI, COMPARTECIPANTI OD ENFITEUTI COLTIVATORI DIRETTI - DURATA MINIMA DI TALE INSEDIAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450486-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENO CONFINANTE - LIMITI - INSEDIAMENTO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA DA MEZZADRI, COLONI, AFFITTUARI, COMPARTECIPANTI OD ENFITEUTI COLTIVATORI DIRETTI - DURATA MINIMA DI TALE INSEDIAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 sullo sviluppo della proprietà coltivatrice - il quale stabilisce che il diritto di prelazione, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, spetta anche al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante con il fondo offerto in vendita, purché su questo non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti - seppure esige uno stabile insediamento di detti soggetti - non pone tuttavia l'esigenza che l'insediamento abbia una durata minima, da rapportarsi al biennio previsto per l'Esercizio del diritto di prelazione da parte del proprietario confinante. (Conf. 5112/83, mass n 429973; (Conf. 327/82, mass n 418028; (Conf. 1661/82, mass n 414994).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)