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Sez. 2, Sentenza n. 5112 del 25/07/1983 (Rv. 429973 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENI CONFINANTI - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429973-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENI CONFINANTI - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI.*

L'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (come modificato dallo art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817), che ha esteso il diritto di prelazione o di riscatto, prima previsto per il coltivatore diretto del fondo messo in vendita, al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con lo stesso, purché su di esso non siano insediati coltivatori diretti, pone, nella presenza di tali soggetti, una condizione impeditiva al sorgere del diritto dei proprietari limitrofi, la quale, per operare, non abbisogna di altri requisiti particolari, come il trovarsi il coltivatore insediato nella situazione di poter vantare a sua volta un diritto di prelazione o di riscatto, onde non occorre che l'insediamento in questione, per funzionare da condizione impeditiva del diritto dei proprietari confinanti, si sia protratto per almeno due anni. (V 1697/81, mass n 412367; (Conf 1661/82, mass n 419494).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)