Sez. 3, Sentenza n. 2523 del 21/03/1997 (Rv. 503179 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Sussistenza di insediamento di coloni, affittuari o mezzadri sul fondo alienato - Esclusione del diritto di prelazione e riscatto in favore del proprietario del fondo confinante - Limiti - Insediamento di almeno un biennio precedente la data della conclusione del contratto di vendita - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In tema di diritto di prelazione e riscatto, a norma degli artt. 8 legge n. 590 del 1965 e 7 comma primo legge n. 817 del 1971, l'insediamento di un affittuario coltivatore diretto sul fondo alienato è ostativo alla prelazione o all'esercizio del diritto di riscatto da parte del proprietario confinante solo quando, al momento della conclusione del contratto di vendita, tale insediamento duri da almeno un biennio.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)