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Sez. 1, Sentenza n. 2060 del 02/03/1994 (Rv. 485539 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla contestazione od alla notificazione della violazione - Ordine di deposito all'autorità amministrativa - Omissione nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - Nullità del procedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485539-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere

Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore resta governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice ex art. 23, sesto comma, legge 24 novembre 1981 n. 689) e non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal quinto comma della norma citata) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza). Ne consegue che l'omissione, da parte del giudice, nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, dell'ordine, all'autorità che ha emesso il provvedimento, di deposito di copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione, non comporta alcuna nullità del procedimento e che ad essa può ovviarsi con l'ordine di esibizione dei predetti documenti, su istanza di parte o d'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)