Sez. 1, Sentenza n. 1404 del 19/02/1999 (Rv. 523389 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, contestazione e notificazione della violazione - Ordine di relativo deposito all'autorità amministrativa - Omissione nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - Conseguenze - Nullità del procedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore resta governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice ex art. 23, sesto comma, legge 24 novembre 1981 n. 689) e non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal quinto comma della norma citata) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza). Ne consegue che l'omissione, da parte del giudice, nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, dell'ordine, all'autorità che ha emesso il provvedimento, di deposito di copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione, non comporta alcuna nullità del procedimento, e che ad essa può ovviarsi con l'ordine di esibizione dei predetti documenti, su istanza di parte o mediante acquisizione d'ufficio. (La S.C. ha, ancora, osservato come, nella specie, il suindicato principio di diritto risultasse pienamente rispettato poiché la contestata produzione tardiva venne, oltretutto, acquisita a verbale senza che il difensore del ricorrente ne eccepisse la tardività ovvero ne deducesse consequenziali pregiudizi alle sue possibilità di difesa).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)