Sez. L, Sentenza n. 6250 del 25/11/1980 (Rv. 409987 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INDENNITA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - INCLUSIONE PREVISTA DA ACCORDI AZIENDALI - NULLITA DELLE RELATIVE CLAUSOLE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INDENNITA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - INCLUSIONE PREVISTA DA ACCORDI AZIENDALI - NULLITA DELLE RELATIVE CLAUSOLE.*
Qualora l'assicurato richieda che si tenga conto nella retribuzione pensionabile, a norma degli artt 20 e 21 della legge 28 luglio 1961 n 830, dell'indennita di rimborso dell'imposta di ricchezza mobile prevista da taluni accordi aziendali, il giudice del merito deve accertare la legittimita di tali clausole sulla base dell'art 127 del tu sulle imposte dirette approvato con DPR 29 gennaio 1958 n 645, il quale nel fare Obbligo al datore di lavoro, come sostituto di imposta, di versare l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal lavoratore dipendente e, contestualmente, nel porre a carico dello stesso datore di lavoro l'Obbligo della rivalsa nei confronti del debitore sostituito, costituisce una norma di ordine pubblico che comporta la nullita, opponibile anche da parte di terzi, di ogni pattuizione che si ponga in contrasto con essa. (V 3494/79, mass n 399905; (V 1018/79, mass n 397214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)