Sez. L - , Ordinanza n. 28088 del 24/11/2017 (Rv. 646357 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Personale dipendente delle Camere di Commercio assunto anteriormente al primo gennaio 1996 - Omnicomprensività dell'indennità di anzianità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di indennità di anzianità per il personale dipendente delle Camere di commercio assunto anteriormente al primo gennaio 1996 - la cui unica fonte di disciplina è costituita, ex art. 2, comma 7, della l. n. 335 del 1995, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e logico-sistematica del c.c.n.l. Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche - deve escludersi l'omnicomprensività dell'indennità di anzianità ed il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi, ex art. 2, comma 9, della l. n. 335, cit. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la decisione di merito, ha escluso il diritto del lavoratore a vedere ricomprese, nel calcolo per la determinazione dell'indennità di anzianità, le voci "retribuzione accessoria", "indennità per ferie non godute" ed "indennità di disagio", percepite nell'ultimo anno di servizio).
Riferimenti normativi: DM Industria Commercio e Artigianato 12/07/1982 art. 77, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 14/09/2000, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)