Sez. L - , Sentenza n. 5831 del 03/03/2021 (Rv. 660680 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Personale dipendente delle Camere di Commercio assunto anteriormente al primo gennaio 1996 - Omnicomprensività dell'indennità di anzianità – Esclusione – Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di indennità di anzianità per il personale dipendente delle Camere di commercio assunto anteriormente al primo gennaio 1996 - la cui unica fonte di disciplina è costituita, ex art. 2, comma 7, della l. n. 335 del 1995, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e logico-sistematica del c.c.n.l. Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche - deve escludersi l'omnicomprensività dell'indennità di anzianità ed il computo, nell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione della stessa, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi, ex art. 2, comma 9, della l. n. 335, cit., essendo queste ultime definite tali non già dalla contrattazione collettiva, bensì da una fonte eteronoma come quella della retribuzione contributiva e pensionabile, destinata a spiegare effetti non tra lavoratore e datore di lavoro, ma tra datore ed ente previdenziale, quanto all'onere contributivo, e tra lavoratore ed ente previdenziale, quanto all'onere pensionistico.
Riferimenti normativi: DM Industria Commercio e Artigianato 12/07/1982 art. 77, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 14/09/2000, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)