Sez. L, Sentenza n. 18829 del 07/09/2007 (Rv. 600043 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Diritti ed onorari di procuratore - Liquidazione al di sotto del minimo tariffario - Condizioni - Espressa motivazione da parte del giudice - Necessità - Limitazione al solo onorario e non anche a diritti e spese - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
L'art. 60 comma 5 del r.d. n. 1578 del 1933, che consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, purchè sia adottata espressa ed adeguata motivazione, va interpretato nel senso che tale facoltà è limitata alla sola voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese cui non fa riferimento detta norma, dovendosi preferire tale interpretazione letterale della norma, limitativa del diritto della parte al rimborso delle spese processuali.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 60 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)