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Sez. L, Sentenza n. 27796 del 21/11/2008 (Rv. 605736 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Cause di facile trattazione - Liquidazione al di sotto dei minimi tariffari - Condizioni - Motivazione del giudice in riferimento a circostanze di fatto processuali - Necessità - Sopravvenienza dell'art. 4 della legge n. 794 del 1942 - Eliminazione dell'obbligo di motivazione del giudice - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605736-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, l'art. 60, quinto comma, del r.d. n. 1578 del 1933 consente al giudice, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo, richiedendo però che tale decisione sia espressamente motivata con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non già con pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni. Né siffatto obbligo di motivazione è venuto meno per effetto dell'art. 4 della legge n. 794 del 1942 - che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà - il quale, indicando il limite massimo della riduzione degli onorari, integra la previsione di cui al citato art. 60, e, quindi, presuppone che detta riduzione sia motivata.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 60 com. 5 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)