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Sez. 1, Sentenza n. 13478 del 09/06/2006 (Rv. 590692 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Diritti ed onorari di procuratore - Liquidazione oltre il massimo tariffario - Legittimità - Condizioni - Espressa motivazione in fatto da parte del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2006-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590692-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

L'art. 60 r.d. n. 1578 del 1933 fa obbligo al giudice, nella liquidazione degli onorari, di rimanere nell'ambito dei limiti del massimo e del minimo degli onorari stessi, come determinati ai sensi della tariffa professionale, salva la possibilità di oltrepassare i limiti massimi fissati dalle tariffe professionali, con l'obbligo, però, - alla stregua di una corretta interpretazione dell'art. 58, quarto comma, che tale possibilità prevede - che il giudice motivi espressamente, con riferimento alle circostanze di fatto del processo. (Nella specie si è cassata la sentenza di merito che aveva oltrepassato i limiti massimi, senza neppure far riferimento alla eccezionale importanza né alla specialità della controversia).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1977 num. 1578 art. 58, Regio Decr. Legge 27/11/1977 num. 1578 art. 60, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)