Sez. L, Sentenza n. 5103 del 23/11/1977 (Rv. 388712 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER OMESSA PRONUNCIA SU UN CAPO DI DOMANDA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER OMESSA PRONUNCIA SU UN CAPO DI DOMANDA - INAMMISSIBILITA.*
L'omessa pronuncia - da parte del giudice di primo grado - su un capo di domanda, non rientrando in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt 353 e 354 cod proc civ, non puo dar luogo alla rimessione della causa al primo giudice, configurandosi come vizio della decisione, la cui correzione spetta al giudice di appello, in base al principio generale secondo cui le nullita del giudizio di primo grado sono assorbite nei motivi di gravame. (Conf 2289/68, mass n 334581).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)