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Sez. 1 - , Sentenza n. 15086 del 19/06/2018 Ud. (dep. 05/04/2019) Rv. 276389 - 02

ARMI - MUNIZIONI | Munizioni da guerra - Destinazione al caricamento di armi da guerra - Sufficienza - Munizioni a palla destinate alle armi comuni da sparo - Caratteristiche intrinseche di offensività - Necessità.
Stato
decisa il 2018-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276389-02

ARMI - MUNIZIONI

Sono munizioni da guerra, secondo la definizione contenuta nell'art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, tutte le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi, destinati al caricamento delle armi da guerra, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche di offensività che rilevano, invece, ai sensi del successivo art. 2, comma quarto, per ritenere destinate all'armamento bellico le munizioni a palla destinate alle armi comuni da sparo.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)