Sez. 1, Sentenza n. 14617 del 09/12/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 216108 - 01
ARMI - MUNIZIONI | Cartucce da inquadrare come munizioni da guerra o come arma comune da sparo - Criterio discriminante - Indicazione.
ARMI - MUNIZIONI
Il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerarsi munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni dell'articolo 1, terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, nonché dall'articolo 2, comma quarto, della stessa legge, in virtù del quale non possono essere munizioni per armi comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva indicate nel predetto articolo. (Nella specie la Corte ha ritenuto che fossero da considerare munizioni da guerra le cartucce calibro 9 Parabellum, che vengono fabbricate e poste in vendita per il munizionamento di armi da guerra e che quindi sono naturalmente destinate a tale finalità, le quali sono dotate di capacità perforante in quanto costituite con ogiva incamiciata con lega acciaiosa e, pertanto, non possono essere poste in libera vendita, avendo caratteristiche vietate per il munizionamento civile).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)