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Sez. 1, Sentenza n. 44555 del 17/11/2010 Cc. (dep. 20/12/2010) Rv. 248985 - 01

ARMI - MUNIZIONI | Munizioni per armi da guerra e munizioni per armi comuni - Criterio distintivo - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248985-01

ARMI - MUNIZIONI

In tema di munizioni per armi, ai fini della riconducibilità delle stesse tra le munizioni per armi da guerra ovvero tra le munizioni per armi comuni, deve farsi riferimento alla definizione di munizioni da guerra contenuta nell'art. 1 della legge n. 110 del 1975 e alla disposizione di cui all'art. 2, comma quarto, stessa legge, secondo cui "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti...", sicché, ove le munizioni abbiano caratteristiche vietate per il munizionamento civile, resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di immotivata attribuzione al proiettile cal. 7, 65 "parabellum" della caratteristica di munizione da guerra).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)