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Sez. 3, Sentenza n. 56049 del 20/07/2017 Ud. (dep. 15/12/2017) Rv. 272426 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE | Richiesta non subordinata ad integrazione probatoria - Acquisizione di ufficio di nuovi elementi - Diritto alla controprova - Sussistenza - Mancato esercizio nel corso del giudizio di primo grado - Richiesta in appello - Preclusione - Fondamento - Sollecitazione all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice di appello - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-07-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272426-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato, il diritto alla controprova spettante all'imputato che abbia richiesto il rito speciale senza integrazioni probatorie, nel caso in cui il giudice assuma di ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, deve essere tempestivamente esercitato nel corso del giudizio di primo grado, dovendo ritenersi, in assenza di deduzione, completo il quadro processuale utilizzabile ai fini della decisione; ne consegue che è preclusa la richiesta di ammissione della prova contraria formulata per la prima volta in grado di appello, che può valere solo come sollecitazione affinché il giudice dell'impugnazione si avvalga dei poteri di integrazione probatoria officiosa, qualora ricorra un'ipotesi di assoluta necessità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)