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Sez. U, Sentenza n. 24774 del 08/10/2008 (Rv. 604925 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Richiesta di restituzione di somme versate in corso di giudizio tributario - Annullamento giurisdizionale del titolo - Controversia sulla restituzione - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Giurisdizione ordinaria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604925-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La giurisdizione su di una controversia avente ad oggetto la ripetizione di somme provvisoriamente versate nel corso di un giudizio tributario, conclusosi con sentenza passata in giudicato di annullamento della cartella di pagamento sulla scorta della quale il versamento era avvenuto, spetta al giudice tributario, tutte le volte in cui le somme, ritenute come indebite, siano state versate per uno dei titoli indicati nell'art. 2 d.lgs n. 546 del 1992, e non al giudice ordinario, in mancanza del riconoscimento da parte dell'amministrazione dell'obbligo di rimborso e dell'entità dello stesso, non potendosi ritenere tale mancanza superata dalla suddetta sentenza di annullamento, che costituisce solo titolo per fondare la pretesa di restituzione e non già titolo giudiziario per ottenerla.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)