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Sez. L, Sentenza n. 1036 del 18/02/1982 (Rv. 418904 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL RICORSO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418904-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL RICORSO - NECESSITÀ.*

Nelle controversie in materia di lavoro, secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 533 del 1973, la tempestività dello appello deve essere valutata in relazione non al momento della notifica ma a quello del deposito in cancelleria del relativo ricorso, il quale realizza la Costituzione dell'appellante e la instaurazione del rapporto processuale ed impedisce la decadenza dall'impugnazione, ancorché la relativa procedura necessiti, per il successivo sviluppo, di ulteriori adempimenti dell'ufficio e dello stesso appellante. (Conf 4957/80, mass n 408831).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)