Sez. L, Sentenza n. 6096 del 18/10/1983 (Rv. 430895 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL DEPOSITO - CANCELLERIA DEL RICORSO - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL DEPOSITO - CANCELLERIA DEL RICORSO - NECESSITÀ.*
Nel nuovo rito del lavoro, l'appello è validamente proposto con il deposito in cancelleria del ricorso, attenendo gli ulteriori adempimenti (ex art. 435 cod. proc. civ.) al successivo svolgimento del rapporto processuale e potendo i vizi della notificazione del ricorso e del decreto presidenziale essere sanati a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. o a seguito della Costituzione dell'appellato, la quale, comprovando che la notificazione ha conseguito il suo scopo, impedisce di pronunciarne la nullità. (V 3344/83, mass n 428238; (V 3822/82, mass n 421788; (V 1036/82, mass n 418904).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)