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Sez. U, Sentenza n. 6120 del 18/10/1986 (Rv. 448415 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MESSO DI CONCILIAZIONE NON DIPENDENTE COMUNALE - DEDUZIONE DI SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI LAVORATIVE CON CONNOTATI DI SUBORDINAZIONE - RICHIESTA DI CONDANNA DEL COMUNE ALLO ADEMPIMENTO DEI CONSEGUENTI OBBLIGHI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1986-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448415-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MESSO DI CONCILIAZIONE NON DIPENDENTE COMUNALE - DEDUZIONE DI SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI LAVORATIVE CON CONNOTATI DI SUBORDINAZIONE - RICHIESTA DI CONDANNA DEL COMUNE ALLO ADEMPIMENTO DEI CONSEGUENTI OBBLIGHI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La domanda, con la quale un messo dell'ufficio di conciliazione, che non sia già dipendente comunale, deduca lo svolgimento di prestazioni lavorative con connotati di subordinazione e chieda la condanna del comune all'adempimento dei conseguenti obblighi retributivi ed assicurativi, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che il rapporto fra i messi del predetto ufficio e l'ente territoriale, astrattamente configurabile sia in regime di autonomia che in regime di subordinazione, assume, in questa seconda ipotesi, la natura di rapporto di pubblico impiego, in considerazione dell'inserimento della relativa attività nell'ambito dell'organizzazione dell'ente medesimo. (V 2430/84; (V 5925/82, mass n 423684).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 28, Legge 24/02/1971 num. 93 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)