Sez. U, Sentenza n. 9527 del 04/11/1996 (Rv. 500295 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Messo dell'ufficio di conciliazione non dipendente comunale - Deduzione di prestazioni lavorative subordinate e domanda di condanna del Comune all'adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
La domanda con la quale un messo di conciliazione che non sia già dipendente comunale deduca lo svolgimento di mansioni lavorative effettuate con continuità e con vincolo di subordinazione e chieda la condanna del Comune all'adempimento dei conseguenti obblighi retributivi e previdenziali, è devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che investe un rapporto di pubblico impiego con l'ente territoriale cui compete l'organizzazione e l'onere del personale degli uffici di conciliazione, ivi compresi i messi, ancorché nominati con decreto del Presidente del Tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 31/01/1941 num. 12 art. 28, Legge 24/02/1971 num. 93 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)