Sez. U, Sentenza n. 5925 del 10/11/1982 (Rv. 423684 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITÀ GIUDIZIARIA - CONCILIATORE - MESSO DI CONCILIAZIONE - DOMANDA NEI CONFRONTI DEL COMUNE IN RELAZIONE A PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE IN TALE QUALITÀ - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITÀ GIUDIZIARIA - CONCILIATORE - MESSO DI CONCILIAZIONE - DOMANDA NEI CONFRONTI DEL COMUNE IN RELAZIONE A PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE IN TALE QUALITÀ - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
La domanda proposta nei confronti di un comune, in relazione a prestazioni lavorative di messo di conciliazione, che si assumano effettuate con continuità e vincolo di subordinazione, è devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che investe un rapporto di pubblico impiego con l'ente territoriale, cui compete l'organizzazione e l'Onere del personale degli uffici di conciliazione, ivi compresi i messi, ancorché nominati con provvedimento del Presidente del tribunale. (Conf 5573/81, mass n 416289).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 28, Legge 24/02/1971 num. 93 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)