Sez. 1, Sentenza n. 2470 del 19/02/2003 (Rv. 560560 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Inizio e completamento delle opere - Termine - Fissazione - Necessità - Mancanza - Esproprio - Carenza di potere - Occupazione di urgenza - Sussistenza di un più lungo termine - Irrilevanza - Azione di risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
La fissazione dei termini previsti per il compimento dei lavori e delle espropriazioni dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1965 è richiesta per la giuridica esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità (in osservanza del principio generale contenuto nell'art. 42 Cost., in base al quale l'espropriazione della proprietà privata può essere giustificata solo in presenza di interessi generali concreti ed attuali e non già per esigenze future ed ipotetiche), con la conseguenza che il loro inutile decorso, comportando la cessazione della programmata destinazione del bene all'interesse generale, determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed il venir meno del potere di espropriazione su quel bene, senza che in contrario rilevi la sussistenza di un più lungo termine previsto (nella fattispecie, dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971) per l'occupazione di urgenza, la quale costituisce una fase della procedura di espropriazione, di cui la dichiarazione di pubblica utilità rappresenta il presupposto, venuto meno il quale resta travolto anche il decreto di occupazione. Pertanto dalla scadenza dei termini di cui all'art. 13 cit., che comporta la cessazione dell'occupazione legittima, decorre il termine di prescrizione della conseguente azione di risarcimento del danno spettante al proprietario.
Riferimenti normativi: Legge 02/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)