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Sez. U, Sentenza n. 460 del 19/07/1999 (Rv. 528741 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Inizio e completamento delle opere e delle procedure - Termine - Fissazione - Necessità - Mancanza - Esproprio - Carenza di potere - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1999-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528741-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE

Un esproprio, se non preceduto da un provvedimento che abbia indicato i termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, deve ritenersi pronunciato da un'autorità priva del potere di emetterlo e ciò anche nel caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita come quella derivante dall'approvazione di un piano di edilizia popolare ed economica; pertanto, il diritto del proprietario non degrada a interesse legittimo ed è il giudice ordinario che deve conoscere della domanda di risarcimento del danno formulata dal privato per l'illegittima occupazione del terreno di sua proprietà.

Riferimenti normativi: Legge 02/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 18/04/1962 num. 187 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)