Sez. 1, Sentenza n. 10176 del 26/07/2001 (Rv. 548485 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Adozione con riferimento alle "altre ipotesi di reato" ex art. 223 comma terzo C.d.S. - Natura di atto dovuto - Conseguenze - Indagine sull'elemento psicologico dell'agente - Irrilevanza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente previsto dall'art. 189 del codice della strada, ed adottato con riferimento alle "altre ipotesi di reato" di cui all'art. 223 comma terzo stesso codice (tra cui quella di omissione di soccorso), integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura, e da cui esula ogni valutazione sull'elemento soggettivo, essendo consentito al Prefetto il solo accertamento che la violazione contestata rientri fra i reati previsti dalla norma citata.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223 com. 3, Cod. Strada art. 189 com. 6, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 189 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)