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Sez. 1, Sentenza n. 16524 del 05/08/2005 (Rv. 584393 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI | Opposizione alla dichiarazione di fallimento - Recesso dalla società del socio opponente - Conseguente preclusione alla dichiarazione di fallimento per decorso del termine annuale - Allegazione - Valenza - Sollecitazione al rilievo officioso della mancanza di una condizione dell'azione per la dichiarazione di fallimento - Esclusione - Deduzione di un fatto ostativo - Configurabilità - Onere di tempestiva allegazione e prova da parte del socio interessato - Sussistenza - Opposizione basata sulla contestazione del rapporto societario - Appello - Allegazione con la comparsa conclusionale dell'avvenuto recesso da parte dell'opponente appellante - Tardività.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584393-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI

Con riferimento all'opposizione proposta da uno dei soci contro la sentenza dichiarativa del fallimento di una società di fatto, l'allegazione dell'avvenuto recesso dalla società del socio opponente e della conseguente preclusione alla dichiarazione del suo fallimento per il decorso del termine annuale dal predetto evento, in applicazione dell'art. 147 legge fall., come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 66 del 1999, non si traduce in una mera sollecitazione al necessario rilievo d'ufficio dell'inesistenza di una condizione dell'azione per la dichiarazione di fallimento, ma implica la deduzione di un fatto ostativo la cui tempestiva allegazione e la cui prova incombono al socio che voglia far valere l'ultrannualità dello scioglimento, rispetto a sé, del rapporto societario. Ne deriva che - avuto riguardo al disposto degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis") ed al principio giuridico che individua nel momento della precisazione delle conclusioni il limite della puntualizzazione dei termini del giudizio - ove fino a tale momento processuale preclusivo l'opposizione alla dichiarazione di fallimento risulti basata, anche in grado di appello, sulla negazione del rapporto societario, deve ritenersi tardiva - in quanto concretante una deduzione nuova, sia in un punto di fatto (presupponendo l'esistenza del rapporto sino ad allora negato) che per le conseguenze giuridiche ad essa riconnesse - l'allegazione, effettuata dall'opponente appellante solo con la comparsa conclusionale, in forza della quale l'avvenuta attribuzione al medesimo di determinati beni aziendali doveva essere apprezzata come liquidazione della quota societaria e, dunque, come fatto di scioglimento del vincolo sociale nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)