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Sez. L, Sentenza n. 3940 del 13/06/1986 (Rv. 446771 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - TRASFORMAZIONE DEL TERRENO PER RENDERLO ADATTO ALL'ALTRUI LAVORAZIONE AGRICOLA SUCCESSIVA - ESECUZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DESTINATE AL SERVIZIO DEI FONDI APPARTENENTI A TERZI - ATTIVITÀ AGRICOLA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1986-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446771-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - TRASFORMAZIONE DEL TERRENO PER RENDERLO ADATTO ALL'ALTRUI LAVORAZIONE AGRICOLA SUCCESSIVA - ESECUZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DESTINATE AL SERVIZIO DEI FONDI APPARTENENTI A TERZI - ATTIVITÀ AGRICOLA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*

La nozione di imprenditore agricolo, tanto ai sensi dell'art. 2135 cod. civ. che ai sensi degli artt. 206 e 207 d.P.R. n. 1124 del 1965, è rigorosamente delimitata all'Esercizio di attività diretta alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse che rientrano nell'Esercizio normale dell'agricoltura. Pertanto non costituisce attività agricola, neppure per connessione, quella consistente nella trasformazione del terreno per renderlo adatto all'altrui lavorazione agricola successiva o nell'esecuzione di opere infrastrutturali destinate al servizio dei fondi appartenenti a terzi con la conseguenza che trova in tal caso applicazione il regime dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dettato per l'industria. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto l'ente di sviluppo agricolo assoggettabile al regime dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dettato per il settore dell'industria, e non già a quello dettato per l'agricoltura). (V 1051/84, mass n 433214; (V 1415/84, mass n 433511).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)