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Sez. L, Sentenza n. 1415 del 27/02/1984 (Rv. 433511 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DI ANIMALI - CONFIGURABILITÀ COME ATTIVITÀ AGRICOLA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433511-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DI ANIMALI - CONFIGURABILITÀ COME ATTIVITÀ AGRICOLA - CONDIZIONI.*

Sotto il profilo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, la nozione dell'attività agricola si desume non dall'art. 2135 cod. civ. - contenente la definizione dell'imprenditore agricolo - né da normative della comunità europea, nelle quali non sono rintracciabili definizioni dell'azienda agricola valide per l'intero settore normativo concernente la produzione agricola (come deciso dalla Corte di giustizia di detta comunità con la sentenza 28 febbraio 1978 in causa n. 85 del 1977), ma dalla disciplina speciale di cui agli artt. 1, 206 e 207 del d.P.R. n. 1124 del 1965, alla cui stregua l'allevamento di animali può ritenersi soggetto al regime contributivo proprio delle attività agricole solo quando sia connesso, complementare ed accessorio allo sfruttamento della terra, quale attività caratterizzante l'impresa agricola (requisito escluso, nella specie, con riferimento ad un allevamento di trote). (V 1195/80, mass n 404699; (V 153/80, mass n 403543; (V 5246/79, mass n 401844; (V 4659/78, mass n 394334).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)