Sez. 6, Sentenza n. 9884 del 15/10/2013 Ud. (dep. 28/02/2014) Rv. 261527 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività di polizia giudiziaria - Perquisizioni previste dall'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990 - Differenze rispetto alla perquisizione prevista dal cod. proc. pen. - Conseguenze.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Quando procede a perquisizione nei casi previsti dall'art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore perché tale tipologia di perquisizione, a differenza di quella contemplata dal codice di procedura penale, non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e non è quindi funzionale alla ricerca e all'acquisizione della prova di un reato di cui consti già l'esistenza, ma può rientrare anche in un'attività di carattere preventivo.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 103 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)