Sez. 3, Sentenza n. 477 del 15/01/2003 (Rv. 559716 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Artt. 18 legge n. 990 del 1969 - Limite del massimale - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Appello - Divieto ex art. 345 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie antecedente alle modifiche apportate dall'art. 50 della legge n. 353 / 1990.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
In relazione alla disciplina contenuta nell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alle modifiche operate dall'art. 50 della legge n. 353 del 1990, nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i limiti di massimale possono essere eccepiti dall'assicuratore della responsabilità civile a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 anche con l'atto d'appello, trattandosi non già di una domanda bensì di mera eccezione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)