Sez. 3, Sentenza n. 591 del 19/01/1995 (Rv. 489762 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Assicuratore - Limiti di massimale - Eccezione con l'atto di appello - Ammissibilità - Polizza assicurativa - Produzione nel giudizio di appello - Ammissibilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
I limiti di massimale possono essere eccepiti dall'assicuratore della responsabilità civile a norma della legge 24 dicembre 1969 n. 990 anche con l'atto di appello, ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della formulazione apportata dalla legge n. 353 del 1990), così come nello stesso grado può essere prodotta - stante la mancanza di limiti relativi alla produzione di documenti in appello - la polizza assicurativa, ancorché richiamata tra i documenti prodotti in primo grado ma non effettivamente versata in atti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)