Sez. 3, Sentenza n. 5864 del 06/11/1982 (Rv. 423616 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - TUTELABILITÀ - PROVA SULLE MOTIVAZIONI DEL TRASFERIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - TUTELABILITÀ - PROVA SULLE MOTIVAZIONI DEL TRASFERIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La decisione del locatore di trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell'immobile locato concreta di per sè una esigenza di cessazione della proroga legale della locazione, giustificata dalla comune coscienza, senza che sia necessaria la dimostrazione, da parte dello stesso locatore, di gravi ed obiettive giustificazioni di quel suo divisamento e restando, quindi, del tutto irrilevante la prova, da parte del locatore medesimo, che il proposito di trasferimento da lui manifestato sia determinato da uno stato di grave disagio e, comunque, da gravi e particolari ragioni atte a giustificare la richiesta dell'immobile. (Conf 4415/80, mass n 408288; (Conf 1833/80, mass n 405450).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)