Sez. 3, Sentenza n. 1833 del 19/03/1980 (Rv. 405450 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE - DECISIONE DEL LOCATORE DI TRASFERIRSI NEL COMUNE DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE LOCATO - RILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE - DECISIONE DEL LOCATORE DI TRASFERIRSI NEL COMUNE DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE LOCATO - RILEVANZA.*
L'atto o il fatto volontario che preclude al locatore il diritto di opporsi alla proroga legale del contratto e soltanto quello che da lui sia maliziosamente creato a preordinare lo stato di necessita ovvero si concreti in un comportamento inescusabile del locatore stesso, sicche l'atto o il fatto volontario di costui non costituisce ostacolo a far valere l'opposizione alla proroga quando trovi la sua ragion d'essere in giustificate esigenze di qualsiasi natura, purche meritevoli di considerazione secondo la comune coscienza; tra tali esigenze rientra senz'altro la decisione del locatore di trasferire la propria residenza nel comune di ubicazione dell'immobile locato, senza che da parte sua sia necessaria la dimostrazione di gravi ed obiettive giustificazioni del suo divisamento. (Conf 816/78, mass n 390160, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)